Disposizioni cantonali

La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (link) vieta il fumo di prodotti del tabacco, l'uso di prodotti del tabacco da riscaldare e di sigarette elettroniche nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro da più persone.

La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) vieta la pubblicità dei prodotti del tabacco, prodotti del tabacco riscaldato, sigarette elettroniche (sia con che senza nicotina) e gli altri prodotti contenenti nicotina nei programmi radiofonici e televisivi.

La legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab) è entrata in vigore il 1° ottobre 2024. La presente legge definisce le disposizioni relative ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche immessi sul mercato svizzero.

Introduce in particolare un divieto uniforme a livello nazionale di distribuzione e vendita di prodotti contenenti tabacco e nicotina ai minori di 18 anni. Inoltre, disciplina la pubblicità e la sponsorizzazione di tali prodotti al di fuori della radio e della televisione.

La LPTab si applica ai prodotti del tabacco, prodotti del tabacco riscaldato, sigarette elettroniche (sia con che senza nicotina) e gli altri prodotti contenenti nicotina.

I Cantoni possono emanare disposizioni più severe, in particolare per la protezione dal fumo passivo e per il divieto di pubblicità e sponsorizzazione.

Di seguito trovate un elenco delle principali disposizioni cantonali relative al tabacco, alla nicotina e ai prodotti simili.

Rimandi e collegamenti

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Art 52 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan; RL 801.100)

1 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.

1bis Il capoverso 1 è parimenti applicabile ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.

Art. 20 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR; RL 942.100)

1 Per quanto riguarda il fumo all’interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.

2 Il Consiglio di Stato disciplina il fumonegli spazi aperti.

Art. 1 del regolamento concernente la protezione contro il fumo (RL 801.160)

Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

Art. 2 del regolamento concernente la protezione contro il fumo (RL 801.160)

1 È decretato il divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.

1bis Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52 cpv. 1 e 1 bis della legge sanitaria.

2 Oltre ai luoghi elencati all’art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: a) i luoghi di svago e culturali; b) gli spazi adibiti a fiere e mostre; c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

3 Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all’art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

4 Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

5 Il gestore o responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, nei luoghi di cui all’art. 7 dell’ordinanza federale.

Art. 3 del regolamento concernente la protezione contro il fumo (RL 801.160)

1 È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 della legge federale.

2 Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l’art. 4 dell’ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l’articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).

3 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b RLear.

4 I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

Art. 4 della legge sugli impianti pubblicitari (RL 705.600)

2 Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica che pubblicizzano il consumo di tabacco. Tale divieto si estende agli spazi interni degli edifici e luoghi pubblici che appartengono allo Stato, ai Comuni e agli enti o fondazioni di diritto pubblico. L’autorità competente può concedere in via eccezionale deroghe per la sponsorizzazione di manifestazioni temporanee, escluse quelle sportive e per minorenni.

Art. 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan; RL 801.100)

1 La distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata.

2 Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.

3 La distribuzione e la vendita di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal capoverso 1 sia garantito da adeguate misure di controllo.

4 I capoversi 1, 2 e 3 sono parimenti applicabili alla distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.

Art. 5 del regolamento concernente la protezione contro il fumo (RL 801.160)

1 La distribuzione e la vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni è vietata.

1bis Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52a cpv. 1 e 4 della legge sanitaria.

2 Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.

Distributori automatici

Art. 6 del regolamento concernente la protezione contro il fumo (RL 801.160)

La distribuzione e la vendita di prodotti per fumatori tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall’art. 5 sia garantito da adeguate misure di controllo. Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 7 del regolamento concernente la protezione contro il fumo (RL 801.160)

1 I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di prodotti per fumatori devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita di prodotti per fumatori ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l’Ufficio del medico cantonale.

2 I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di prodotti per fumatori, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

3 A scopo preventivo e informativo, l’Ufficio del medico cantonale può ordinare test d’acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d’informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.

Protezione dei non fumatori e età minima per la consegna

Disposzioni penali

Art. 95 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan; RL 801.100)

1 Le infrazioni alle disposizioni di questa legge e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la multa fino a centomila franchi.

2 Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con la multa fino a cinquecentomila franchi.

3 La complicità, il tentativo e l’istigazione sono punibili, così come l’omissione.

4 Le contravvenzioni ai sensi del capoverso 1 sono decise dal Consiglio di Stato; le infrazioni ai sensi del capoverso 2 sono di competenza della magistratura penale.

5 Le autorità amministrative di vigilanza istituite dalla presente legge e dai relativi regolamenti per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero ai sensi dell’articolo 357 del Codice federale di procedura penale del 5 ottobre 2007.

Persone giuridiche

Art. 95a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan; RL 801.100)

Se una contravvenzione, punibile con la multa ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1, è commessa nella gestione d’affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica e la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della multa, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

Infrazioni in materia di alcol e tabacco

Art. 95b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan; RL 801.100)

1 L’importo minimo per le contravvenzioni relative alle disposizioni in materia di consumo di bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 51 e al consumo di tabacco e altre sostanze ai sensi dell’articolo 52 è fissato a 200 franchi.

2 Sono punibili:

a) il titolare dello spaccio o chi lo sostituisce;

b) l’avventore quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del titolare.

3 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

Alberghi e ristorazione

Multa

Art. 43 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR; RL 942.100)

1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a 40ꞌ000 franchi.

2 Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1ꞌ000 franchi.

Art. 44 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR; RL 942.100)

Revoca

1 La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.

2 Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque:

c) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;

Indipendenza delle sanzioni

Art. 46 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR; RL 942.100)

La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agliarticoli 44 e 45

Pubblicità

Misure amministrative

Art. 7 della legge sugli impianti pubblicitari (RL 705.600)

1 In caso di violazione alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può ordinare le seguenti misure:

- la manutenzione, la riparazione o la modifica dell’impianto pubblicitario;

- la rimozione dell’impianto pubblicitario.

2 La procedura è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Contravvenzioni

Art. 8 della legge sugli impianti pubblicitari (RL 705.600)

Le contravvenzioni alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione con una multa da fr. 100.-- a fr. 10’000.-